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Creative Commons: manuale operativo/Appendici/Appendice 3/2
2. La paternità dell'opera e la questione della prova
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Dunque il problema sussiste più che altro dal punto di vista della prova della paternità dell'opera e del momento della sua creazione. In pratica, ciò che può richiedere un procedimento formale è la certificazione che il signor Mario Rossi ha creato nella tale data l'opera XYZ, in modo che nessun altro possa vantare la paternità sull'opera da quel momento in poi. Ma non è che i diritti in capo all'autore sussistono solo dal momento di questa certificazione, perché - come già detto - essi esistevano già dal momento della creazione.
È una questione solo di natura probatoria, allo scopo di difendersi da eventuali pretese altrui o abusi relativi alla paternità di quell'opera. In sostanza, quello di cui deve preoccuparsi l'autore di un'opera per poter esercitare i suoi diritti è riuscire eventualmente a dimostrare di possedere legittimamente un esemplare dell'opera in una data certa (anteriore a quella di qualunque altro pretendente).
I metodi per provare l'esistenza di un'opera in una data certa sono vari: pubblicarla all'interno di una edizione periodica (un giornale, una rivista), depositarla presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare alcuni tipi di documenti (si veda l'esempio di una tesi di laurea che viene conservata per un certo numero di anni negli archivi dell'università), depositarla presso un apposito ufficio della SIAE o presso altri enti specializzati, depositarla presso un notaio, fare in modo che vi venga apposto un timbro postale.
C'è da dire poi che l'avanzamento delle tecnologia digitali sta portando forti cambiamenti anche in quest'ambito, soprattutto grazie ai sistemi di firma digitale certificata, come disciplinata dal D.P.R. 445 del 2000, da cui derivano i sistemi di timestamping (marca temporale) e di e-mail certificata (che a tutti gli effetti sostituisce la raccomandata, garantendo anche l'integrità dei file allegati).
Si tratta di aspettare ancora pochi anni, quando i meccanismi digitali di riconoscimento e sottoscrizione saranno a pieno regime (cioè sufficientemente diffusi) e gran parte di questi problemi verrà risolta.
Una precisazione: tutti questi meccanismi di certificazione (siano essi quelli tradizionali o quelli digitali) non dichiarano che il signor Mario Rossi ha effettivamente creato l'opera "XYZ", ma solamente che il signor Mario Rossi ha dimostrato di essere in possesso di un esemplare dell'opera XYZ in una tale data. In effetti - a pensarci bene - se ci presentiamo da un notaio con uno spartito musicale sostenendo di esserne gli autori, egli non può far altro che certificare che ci siamo presentati nel suo studio il tal giorno alla tal ora e abbiamo depositato alcuni spartiti musicali. Il notaio non può certificare altre informazioni, poiché non ha modo di verificare se quello spartito è davvero frutto della nostra creatività o se abbiamo semplicemente trascritto un brano di Mozart, o - ancora peggio - abbiamo plagiato l'opera di un nostro compagno di orchestra.
Qui però siamo nella sfera dell'illecito penale di chi falsamente si professa autore di un'opera altrui: situazione che esamineremo a suo tempo[1] e che comporta particolari sanzioni.
Dal punto di vista del puro diritto d'autore, la legge italiana aggira ogni problema compiendo quella che nel gergo giuridico è chiamata presunzione e confermando che la questione si sposta più che altro sul versante probatorio:
Art. 8 della Legge 633/1941 (comma I)
«È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione, dell'opera stessa.»
Note
- ↑ Si vedano i capitoli successivi del libro Capire il copyright.
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